Riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale)
L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1