Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)
Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. – Condizioni
Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_294