Incompetenza - Termine per la riassunzione della causa - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Conseguenze.
Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019 (Rv. 653847 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 050.1 – Riassunzione della causa