Opposizione ex art 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Cass. Ord. 15662/2019
Procedimento civile - Opposizione ex art 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Iscrizione a ruolo telematica nel fascicolo della fase monitoria - Mera irregolarità - Fondamento. - iscrizione a ruolo.
In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex l. n. 89 del 2001.
Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto - , la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15662 del 11/06/2019 (Rv. 654332 - 01)