Intervento o chiamata del successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. - Ammissibilità in ogni grado o fase del processo - Conseguenze - Termini e forme di cui all'art. 269 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.
Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_269