Opposizione allo stato passivo - Titolarità attiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'opponente - Contestazione dell'opposto successiva al termine di costituzione ex art. 99, comma 7, della l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché, non se, da un lato, grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dall'altro, il fallimento opposto è legittimato a prendere posizione su tale profilo e a contestarlo anche in un momento successivo alla tempestiva costituzione in giudizio, non trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, nella memoria difensiva ex art. 99, comma 7, della l. fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4453 del 23/02/2018 (Rv. 647426 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207