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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 2206/2020

Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso in favore dell'avvocato del beneficiario -Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Principio dell'onere della prova -Attenuazione.

Nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da questo assistita, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit. - per cui egli "può", ai fini della decisione, richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie - la quale va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2206 del 30/01/2020 (Rv. 656859 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

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