Procedimento civile - eccezione - Violazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 831 del 16/01/2020 (Rv. 656864 - 01)
Diritto all'equa riparazione - Natura temeraria della pretesa azionata nel giudizio presupposto - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Onere di deduzione a carico dell'Amministrazione - Esclusione - Conseguenze.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, sebbene la circostanza che la pretesa azionata nel giudizio presupposto sia configurabile come temeraria debba essere provata dall'Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, l'Amministrazione medesima non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; ne consegue che, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 831 del 16/01/2020 (Rv. 656864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112
PROCEDIMENTO CIVILE
ECCEZIONE
VIOLAZIONE