Procedimento civile - Riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Sospensione nel periodo feriale -Applicabilità.
Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303
PROCEDIMENTO CIVILE
INTERRUZIONE DEL PROCESSO
RIASSUNZIONE