Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)
Litisconsorzio processuale - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Giudizio di cassazione - Deduzione di “error in procedendo” - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello, essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunque improcedibile).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_360_1
PROCEDIMENTO CIVILE
LITISCONSORZIO NECESSARIO