Skip to main content

Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2415 del 04/02/2020 (Rv. 656714 - 01)

Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Soggetti legittimati - Delega verbale ad altra persona - Ammissibilità - Fattispecie.

Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art_ 137 c.p.c. e dell'art_ 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2415 del 04/02/2020 (Rv. 656714 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137

PROCEDIMENTO CIVILE

NOTIFICAZIONE