Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6162 del 05/03/2020 (Rv. 657159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342