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Procedimento civile - notificazione - nullita' - sanatoria - Cass. n. 11466/2020

Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Tempestiva costituzione dell'intimato - Necessità.

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160

CORTE

CASSAZIONE

11466

2020