Atti introduttivi del giudizio e successivi atti giudiziari da notificarsi nei confronti di Ragionerie territoriali dello Stato - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità.
In base al combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. ed 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, l'atto introduttivo di un giudizio nei confronti di una Ragioneria territoriale dello Stato e ogni successivo atto giudiziale ad essa indirizzato devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria "innanzi alla quale è portata la causa".
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_144