Comune sito nella Regione Sicilia - Rappresentanza processuale - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Diversa previsione dello statuto comunale - Ammissibilità.
Nel nuovo assetto delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio di un Comune sito nella Regione Sicilia, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario per la proposizione o la resistenza all'azione (o all'impugnazione), salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12976 del 30/06/2020 (Rv. 658226 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083
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