Skip to main content

Gratuito patrocinio - Revoca dell'ammissione - Cass. n. 16117/2020

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Revoca dell'ammissione - Statuizione con lo stesso provvedimento che decide nel merito la domanda - Ordinario regime impugnatorio - Modifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito)deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell'ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020 (Rv. 658601 - 01)

_____________________________________

Gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

corte

cassazione

16117

2020