Patrocinio a spese dello Stato - Requisiti reddituali - Cass. n. 15458/2020
Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Presupposti - Requisiti reddituali - Momento rilevante - Conseguenze.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020 (Rv. 658734 - 01)
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