Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Elezione di domicilio contenuta nel contratto di mutuo ai fini dell'iscrizione di ipoteca ex art. 39 T.U.B. - Rilevanza, per il mutuatario, ai sensi dell'art. 141, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
L'elezione di domicilio inserita dal mutuatario nel contratto di mutuo, priva della dichiarazione espressa di obbligatorietà, non è utile per la notifica degli atti processuali ai sensi dell'art. 141 c.p.c., restando irrilevante quanto previsto dall'art. 39 T.U.B., atteso che tale ultima disposizione abilita all'elezione di domicilio, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, il solo creditore bancario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14603 del 09/07/2020 (Rv. 658324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141
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14603
2020