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Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Rimborso delle spese – Cass. 18906/2020

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Rimborso delle spese sostenute per il conferimento di incarico ad un collaboratore - Pagamento del compenso al collaboratore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - relazione e compenso In genere.

In base alla disciplina di cui all'art. 56, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio per le attività strumentali svolte dal prestatore d'opera di cui sia stato autorizzato ad avvalersi, non è necessario che il consulente abbia già corrisposto il compenso al suo collaboratore, atteso che la stessa modalità di liquidazione prevista dalla legge di detto esborso implica necessariamente il pagamento ad avvenuta liquidazione da parte del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18906 del 11/09/2020 (Rv. 659122 - 01)

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CASSAZIONE

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