Interruzione del processo - impedimento del procuratore - Cass. n. 21359/2020
procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Cancellazione volontaria del difensore - Causa di interruzione del processo - Conseguenze in tema di impugnazione - Nullità della sentenza comunque emessa - Eccepibilità e rilevabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020 (Rv. 659158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372