Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - Istanza relativa - Giudizio di cassazione - Inammissibilità.
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_337
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29172
2020