Atti discriminatori in ambienti di lavoro – Cass. n. 28646/2020
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) – attiva - Diritti della personalità - Atti discriminatori in ambienti di lavoro - Art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Parità di trattamento - Associazione esponenziale degli interessi lesi - Legittimazione attiva - Requisiti - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito.
In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2003, come modificato dall'articolo 8-septies del d.l. n. 59 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 101 del 2008, costituisce esplicazione della facoltà riconosciuta agli stati membri dall'art. 8 della dir. 2000/78/CE di concedere una tutela più incisiva di diritto nazionale rispetto agli atti discriminatori in ambito lavorativo, attribuendo ad un'associazione, che sia rappresentativa del diritto o dell'interesse leso - secondo un accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità -, la legittimazione ad avviare un giudizio per fare rispettare gli obblighi della direttiva ed eventualmente ottenere il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1