Procedimento civile - eccezione - Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
L'eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29920 del 30/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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29920
2020