Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente - Ricorribilità per cassazione - Esclusione – Fondamento - successioni "mortis causa" - disposizioni generali
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell’eredità giacente - il quale, ex art. 3, lett. n), del d.P.R. n. 115 del 2002, è un "ausiliario del magistrato" - emesso in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18239 del 02/09/2020
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