Pendenza di questioni pregiudiziali diverse – Cass. n. 18082/2020
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.
La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18082 del 31/08/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_295