Procedimento civile - fascicolo - di parte – deposito - Giudice di pace - Deposito telematico - Inammissibilità - Conseguenze - Deposito di copie analogiche - Attestazione di conformità - Necessità.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, essendo ancora inefficace la disciplina del processo telematico, in assenza della normativa ministeriale, subordinata ad un previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20575 del 29/09/2020
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2020