Sanzioni amministrative per violazioni del rapporto di lavoro o previdenziale – Cass. n. 2145/2021
Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale - Opposizione ad ordinanza ingiunzione nel regime di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969 - Applicabilità. Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento
Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2145 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_442