Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Successione a titolo particolare - Intervento in appello - Poteri - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 996 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_372