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Riserva del giudice di provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – Cass. n. 270/2021

Procedimento civile - udienza - processo verbale - Riserva del giudice di provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Avvenuto contraddittorio in ordine a tale questione - Presunzione - Limiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.

In tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere sull'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le dette parti a trattare tale questione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2021 (Rv. 660212 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_130, Cod_Proc_Civ_art_352, Cod_Proc_Civ_art_348_2

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