Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica – Cass. n. 576/2021
Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.
In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077