Udienza per precisazione delle conclusioni - Richieste istruttorie – Cass. n. 4487/2021
Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni -Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinunzia tacita - Esclusione - Fattispecie.
Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 (Rv. 660569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_221