Notifica tramite PEC - ricorso per cassazione – Cass. n. 2961/2021
Procedimento civile - notificazione al procuratore - Notifica del ricorso per cassazione - Copia notificata via PEC - Composta di una sola pagina recante l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Esclusione - Vizio sanabile - Rinnovazione della notificazione dell'atto integrale - Costituzione del destinatario che abbia articolato compiutamente le proprie difese.
La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2961 del 08/02/2021 (Rv. 660554 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160