Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Domanda accessoria e consequenziale ad opposizione all'esecuzione - Unicità della causa - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicabilità ad entrambe le domande - Fondamento.
Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021 (Rv. 660914 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615