Eccezione riconvenzionale – Cass. n. 7292/2021
Procedimento civile - eccezione – riconvenzionale - Nozione - Domanda riconvenzionale - Differenza - Fattispecie in tema di contratti agrari.
L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria, proposta in via riconvenzionale dal convenuto in azione di riscatto di un fondo rustico (per avere egli già ottenuto l'effetto conseguente al riconoscimento del diritto medesimo mediante l'acquisto diretto del fondo), non incide sul rilievo dei fatti posti a suo fondamento come fatti impeditivi rispetto alla domanda principale, rendendo necessario, ad opera del giudice del merito, il giudizio di comparazione tra le due confliggenti posizioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167