Procura "ad litem" e contratto di patrocinio – Cass. n. 8863/2021
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura "ad litem" e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze - Circostanza di avere dato l'incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083