Contradditorio nei confronti della persona fisica – Cass. n. 5444/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - Persona fisica che cumula la qualità di parte in proprio e quella di erede acquisita prima del giudizio - Sua citazione nella causa in proprio - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede - Esclusione - Fondamento.
Non va integrato il contradditorio nei confronti della persona fisica che, cumulando in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, sia stata comunque citata nella causa in proprio; ciò in quanto tale situazione, in cui è dato ravvisare l'unicità della parte in senso sostanziale, differisce da quella della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito all'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c., determina la necessità della citazione in riassunzione degli eredi in tale qualità, ancorché già costituiti in nome proprio, oppure della prosecuzione del processo nei loro confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5444 del 26/02/2021 (Rv. 660700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_102