Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Cass. n. 4665/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confornti del conduttore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_331