Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Cass. n. 4031/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_163