Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Procedimento penale - Provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per cassazione - Devoluzione alle sezioni penali della Cassazione - Sussistenza - Competenza delle sezioni civili della Cassazione - Ambito - Individuazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10136 del 16/04/2021