Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU – Cass. n. 14410/2021
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c.
Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_356