Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione feriale - Giudizi dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti – Applicabilità - Fondamento.
L’articolo 1 della l. n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste; l'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi per responsabilità erariale avanti la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13181 del 17/05/2021 (Rv. 661385 - 01)