Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata – Cass. n. 21763/2021
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_336 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_337 com. 2