Mancata istituzione dell’Ufficio del processo in materia di protezione internazionale – Cass. n. 22415/2021
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - Ordinamento giudiziario - magistrati onorari - Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Mancata istituzione dell’Ufficio del processo in materia di protezione internazionale (cd. UPI) - Nullità dell'attività istruttoria delegata ai G.O.P. - Esclusione - Fondamento.
L'ufficio del processo in materia di protezione internazionale (UPI) rappresenta un modulo organizzativo avente finalità di snellimento e più rapida trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha auspicato, ma non imposto, l'istituzione con propria circolare cosicché la sua eventuale mancata realizzazione non può incidere sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, ex art. 158 c.p.c. né determinare la nullità dell'attività giurisdizionale, di natura istruttoria, delegata, nelle controversie in questione, ai giudici onorari di pace (G.O.P.), che incontestabilmente appartengono all'ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22415 del 05/08/2021 (Rv. 662184 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158