Procura rilasciata per il grado di appello – Cass. n. 21777/2021
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata per il grado di appello - Successiva dichiarazione di aver conferito mandato al fine di impugnare una data sentenza - Natura - Ratifica retroattiva - Esclusione - Ragioni - Atto ricognitivo di precedente dichiarazione di volontà - Sussistenza - Conseguenze - Ammissibilità al di fuori dei limiti di cui all'art.125 c.p.c.
La procura alle liti rilasciata dal soccombente in primo grado per quello di appello, seguita, ad integrazione e su invito della stessa Corte di merito, da un atto successivamente depositato contenente la dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per l'impugnazione di quella data sentenza, non può essere inteso come una ratifica con efficacia retroattiva (istituto non operante nel campo processuale, ove la procura alle liti può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c.), atteso che esso non ha ad oggetto un precedente atto posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza (cd. "falsus procurator"), ma costituisce atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa, contenendo la precisazione in ordine al provvedimento che si era inteso impugnare, come tale ammissibile anche fuori dei limiti del predetto art.125 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21777 del 29/07/2021 (Rv. 662041 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_83, Cod_Proc_Civ_art_125