Mantenimento delle rispettive qualità sostanziali di attore e convenuto – Cass. n. 25499/2021
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità sostanziali di attore e convenuto - Conseguenze - Richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo da parte dell'opposto nella prima udienza - Correttezza.
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione - anche tardiva, ex art. 650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_650