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Acquisto della proprietà per effetto di usucapione ordinaria – Cass. n. 34819/2021

Procedimento civile - comparsa - conclusionale - possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - decennale - in genere - Acquisto della proprietà per effetto di usucapione ordinaria - Deduzione di avvenuto acquisto per usucapione decennale sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale - Ammissibilità - Fondamento.

 

Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ordinaria, la difesa con la quale venga invocata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, posto che la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34819 del 17/11/2021 (Rv. 662866 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1159, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_183

 

Corte

Cassazione

34819

2021