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Chiamata in causa del terzo garante – Cass. n. 33481/2021

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento - Dovere del giudice - Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. - Necessità.

 

Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ..

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 (Rv. 662842 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331

 

Corte

Cassazione

33481

2021