Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità – Cass. n. 32827/2021
Procedimento civile - termini processuali - in genere - Fonti del diritto - gerarchia delle fonti - Intervento regolatore delle Sezioni Unite - Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di impugnativa di testamento olografo.
L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32827 del 09/11/2021 (Rv. 662838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184 bis