Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità' – sanatoria - Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza - Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza.
Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021 (Rv. 662960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307
Corte
Cassazione
32207
2021