Natura previdenziale del reddito – Cass. n. 40970/2021
Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Presupposti - Requisiti reddituali - Criteri di computo - Arretrati - Inclusione - Natura previdenziale del reddito - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito del reddito da valutare per godere del beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi derivanti dal riconoscimento di arretrati comunque inseriti nella stessa nonché, ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - in assenza di deroga espressa - l’eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi conseguono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto superata la soglia di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'istante, degli arretrati della pensione di invalidità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40970 del 21/12/2021 (Rv. 663397 - 01)